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Sez. 5, Sentenza n. 9578 del 11/05/2016 (Rv. 639867 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Proroga biennale ex art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Recupero fiscale per violazioni di norme agevolative - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639867-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, in caso di mancata presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie (nella specie, in relazione al conferimento di azienda relativo ad un maso chiuso, valutato come cessione di immobile), in quanto l'art. 11 ne consente la condonabilità senza che rilevi che la rettifica derivi dall'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ovvero dalla riqualificazione dell'operazione sottostante, ferma restando la base imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)