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Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009 (Rv. 610725 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Conseguente giudizio di cognizione - Legittimazione attiva - Oggetto - Domande accessorie rispetto alla contestazione del credito - Ammissibilità - Conseguenze - Decisione della domanda accessoria subordinatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610725-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata e ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata; in tale giudizio, strutturato come un processo ordinario di cognizione, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)