Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009 (Rv. 610725 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Conseguente giudizio di cognizione - Legittimazione attiva - Oggetto - Domande accessorie rispetto alla contestazione del credito - Ammissibilità - Conseguenze - Decisione della domanda accessoria subordinatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata e ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata; in tale giudizio, strutturato come un processo ordinario di cognizione, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)