Sez. 2, Sentenza n. 1255 del 14/02/1985 (Rv. 439361 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - ASSOGGETTAMENTO DI UNA STRADA PRIVATA A SERVITÙ DI USO PUBBLICO - FACOLTÀ CONSEGUENTE DEI FRONTISTI DI APRIRE ACCESSI DIRETTI DAI LORO FONDI - INAMMISSIBILITÀ.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - ASSOGGETTAMENTO DI UNA STRADA PRIVATA A SERVITÙ DI USO PUBBLICO - FACOLTÀ CONSEGUENTE DEI FRONTISTI DI APRIRE ACCESSI DIRETTI DAI LORO FONDI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento fra due vie pubbliche, non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, implicando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile nel contenuto dell'indicata servitù. (V 4938/80, mass n 408800; (V 3971/74, mass n 372547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 20, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)