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Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 13/08/1980 (Rv. 408800 - 01)

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408800-01

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*

L'apertura di accessi sulla strada a favore dei fondi latistanti costituisce una utilizzazione diversa e piu intensa, che non rientra nel contenuto minimo qualificante del diritto di uso pubblico su strada privata. Pertanto, l'accertato diritto di pubblico transito non comporta anche il diritto, per i cittadini, di aprire sulla strada privata accessi a favore dei fondi di loro proprieta. (Conf 3971/74, mass n 372547; (Conf 2936/73, mass n 366580, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)