Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 13/08/1980 (Rv. 408800 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*
L'apertura di accessi sulla strada a favore dei fondi latistanti costituisce una utilizzazione diversa e piu intensa, che non rientra nel contenuto minimo qualificante del diritto di uso pubblico su strada privata. Pertanto, l'accertato diritto di pubblico transito non comporta anche il diritto, per i cittadini, di aprire sulla strada privata accessi a favore dei fondi di loro proprieta. (Conf 3971/74, mass n 372547; (Conf 2936/73, mass n 366580, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)