Sez. 2, Sentenza n. 3971 del 04/12/1974 (Rv. 372547 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADE PRIVATE - DI USO PUBBLICO - DI PUBBLICO TRANSITO - APERTURA DI ACCESSI PER I FONDI LATISTANTI - ESCLUSIONE.*
L'apertura di accessi a favore dei fondi latistanti comporta un uso speciale della strada, che non puo confondersi col semplice diritto di transito, riguardando essa una utilizzazione diversa e piu intensa. Pertanto l'accertato diritto di pubblico transito su una strada privata non comporta il diritto, per i cittadini, di aprire su di essa accessi a favore dei fondi di loro proprieta. (V 2936'73, mass n 366580).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)