Sez. 5 - , Sentenza n. 19798 del 23/07/2019 (Rv. 654761 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Domanda di ripetizione di indebito del consumatore verso il fornitore per omessa applicazione di aliquota ridotta per usi industriali sui consumi - Termine - Decorrenza in caso di accoglimento - Individuazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accisa sul gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore verso il fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente, ciò che riverbera i suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore.
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Preleggi art. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DM min. EFI 13/07/1997 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)