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Sez. 5 - , Sentenza n. 19798 del 23/07/2019 (Rv. 654761 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Domanda di ripetizione di indebito del consumatore verso il fornitore per omessa applicazione di aliquota ridotta per usi industriali sui consumi - Termine - Decorrenza in caso di accoglimento - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654761-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accisa sul gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore verso il fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente, ciò che riverbera i suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Preleggi art. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DM min. EFI 13/07/1997 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)