Sez. 2, Sentenza n. 2496 del 10/04/1986 (Rv. 445591 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO - ATTI INEQUIVOCI - NECESSITÀ.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO - ATTI INEQUIVOCI - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'interversione del possesso disciplinata dall'art. 1141 comma secondo, cod. civ., colui il quale esercita il potere di fatto su una cosa in nome altrui, deve manifestare la volontà di possedere esclusivamente in nome e nell'interesse proprio, compiendo Atti inequivocabilmente rivolti nei confronti del possessore cioè contro il soggetto in nome del quale la cosa era in precedenza detenuta. (Conf 5165/83, mass n 430031; (Conf 5414/82, mass n 423181).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)