Sez. 2, Sentenza n. 5165 del 27/07/1983 (Rv. 430031 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO EX ART. 1141, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO EX ART. 1141, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'interversione del possesso, disciplinata dall'art. 1141, comma secondo, cod. civ., non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più Atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore e anche in relazione al suo comportamento. Deve cioè desumersi che il detentore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso in nome e per conto proprio e tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi anche con il compimento di Atti materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve essere inequivocabilmente rivolto contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta in guisa da rendere esteriormente riconoscibile allo avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sè il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche se precaria, precedentemente esercitata. (Conf 5414/82, mass n 423181).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)