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Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 18/10/1982 (Rv. 423181 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - ACQUISTO PER CONVENZIONE INVALIDA DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CONSEGUENTE ACQUISTO DEL POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423181-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - ACQUISTO PER CONVENZIONE INVALIDA DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CONSEGUENTE ACQUISTO DEL POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire se in conseguenza di una convenzione, con la quale un soggetto riceva da un altro il godimento di un immobile, si abbia o meno un possesso idoneo all'usucapione, può farsi riferimento alla convenzione medesima, ancorché invalida, sempre che con essa possa stabilirsi la reale volontà delle parti circa il trasferimento o meno del possesso, dal momento che l'accertamento dell'animus, con cui è iniziato il godimento dell'immobile, non costituisce "effetto" della convenzione, precluso dalla sua Invalidità ma valutazione dell'elemento psicologico di un comportamento determinato dal fatto storico della convenzione, che non può essere eliminato malgrado il venir meno della stessa. (V 1256/57; (V 561/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)