Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 11/10/1971 (Rv. 354048 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DI UNA NORMA - AUTOMATICA EFFICACIA ERGA OMNES- LIMITI - RAPPORTI GIA ESAURITI - INDAGINE DEL GIUDICE ORDINARIO O AMMINISTRATIVO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DI UNA NORMA - AUTOMATICA EFFICACIA ERGA OMNES- LIMITI - RAPPORTI GIA ESAURITI - INDAGINE DEL GIUDICE ORDINARIO O AMMINISTRATIVO.*
La dichiarazione di incostituzionalita di una norma ne impedisce la applicabilita, in virtu dell'efficacia erga omnes della pronuncia, dalla data della decisione, ma non importa uguale automatismo per quanto riguarda la possibilita di una valutazione da parte del giudice, dei rapporti, processuali e sostanziali, che si siano svolti in virtu della norma dichiarata incostituzionale. L'esame di tale possibilita e compito del giudice ordinario o amministrativo il quale deve accertare se si siano esauriti fatti, Atti o rapporti cosi da rendere inapplicabile la norma per motivi diversi da quello della dichiarazione di incostituzionalita. (nella specie, sono state ritenute la legittimita e l'operativita del decreto sull'ammissibilita dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita emesse dal tribunale in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalita dell'art 274, secondo e terzo comma, cod civ, senza che si fosse previamente proceduto alla personale audizione delle parti con l'assistenza dei difensori, ed e stato affermato che, iniziatosi, a seguito di tale decreto, il giudizio di merito, non si potesse riaprire il giudizio sull'ammissibilita conclusasi con l'eliminazione dell: indicato ostacolo processuale. (V 2494'69, mass n 342040; 1930'69, mass n 341080; 582'69, mass n 338771).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)