Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 05/07/1969 (Rv. 342040 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI, EFFETTI - DICHIARAZIONI DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI, EFFETTI - DICHIARAZIONI DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI.*
Il principio, secondo cui la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti, trova un limite insuperabile nelle situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili, tali divenute sulla base di quella norma, come nel caso in cui il rapporto sia oggetto di sentenza passata in giudicato. (V. 582-69, massima n.338771 3920-68, massima n.337436 3244-68, massima n.336203 e numerose altre conformi).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)