Sez. U, Sentenza n. 582 del 21/02/1969 (Rv. 338771 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE E NON ESAURITE - DIFFERENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE E NON ESAURITE - DIFFERENZE.*
La disposizione dell'art. 136 della Costituzione, in base alla quale la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, deve essere interpretata nel senso che la pronunzia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli gli effetti ormai irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega, invece, la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate, e rende la norma dichiarata incostituzionale inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziale, sempre che gli stessi non siano ormai regolati mediante sentenza passata in giudicato, o non siano altrimenti esauriti, con la conseguenza che il giudice deve, in ogni grado e stato del giudizio ed anche d'ufficio, tenere conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale nel pronunziarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione. (V. 2942-68, mass. N.335718 910-68, mass. N.332250 1684-67, mass. N. 328512 877-67, mass. N.327048).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)