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Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30/08/2004 (Rv. 576407 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza processuale nei confronti del soggetto appaltante - Esclusiva spettanza, dal lato attivo, all'impresa capogruppo mandataria, ex art. 23 del D.Lgs. n. 406 del 1991 - Conseguenze - Impresa associata - Legittimazione ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576407-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto", anche se il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti" nei confronti di queste. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)