diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605-02)

IMPRESA - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza esclusiva anche processuale - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674605-02

IMPRESA - IN GENERE

Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 17, Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)