Sez. 3, Sentenza n. 1419 del 15/05/1971 (Rv. 351688 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - DINIEGO DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUFFICIENZA - LIMITI - RAPPORTO ESTRANEO PRIMA FACIE.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - DINIEGO DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUFFICIENZA - LIMITI - RAPPORTO ESTRANEO PRIMA FACIE.*
Per poter affermare la Competenza della Sezione specializzata agraria e sufficiente che la questione concernente l'inquadrabilita del dedotto contratto agrario fra le fattispecie legali astrattamente soggette alla proroga sia stata prospettata dall'attore sotto l'aspetto negativo del diniego di proroga, anche se il convenuto non abbia fatto valere il suo diritto alla proroga legale in via di eccezione e sempre che non risulti prima facie che il contratto dedotto in giudizio non rientra in alcuna di dette fattispecie legali. (nella specie l'attore aveva chiesto il rilascio del fondo rustico concesso in affitto al convenuto alla scadenza fissata nel contratto, previo diniego del diritto dell'affittuario coltivatore diretto alla proroga legale. Il convenuto si era opposto alla domanda, assumendo che la durata convenzionale del contratto doveva ritenersi sostituita ex lege da quella minima di sei anni di cui all'art 1, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n 606, sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto. Il SC ha dichiarato la Competenza della Sezione specializzata, sul duplice rilievo che il giudice adito doveva necessariamente accertare se nella fattispecie incidesse o meno la disciplina vincolistica e che la semplice deduzione della pattuita scadenza contrattuale non esauriva la materia del contendere, sia nella prospettazione dell'attore, sia nella difesa del convenuto). (Conf 3075'69, mass n 343009).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)