Sez. L, Sentenza n. 211 del 12/01/1983 (Rv. 425038 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SINDACATO GIUDIZIALE IN ORDINE ALLE RELATIVE RAGIONI TECNICO ORGANIZZATIVE ED ECONOMICHE - INAMMISSIBILITÀ - INDICAZIONE DEI NOMI DEGLI ALTRI LAVORATORI LICENZIATI NELLE SINGOLE COMUNICAZIONI DI RECESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SINDACATO GIUDIZIALE IN ORDINE ALLE RELATIVE RAGIONI TECNICO ORGANIZZATIVE ED ECONOMICHE - INAMMISSIBILITÀ - INDICAZIONE DEI NOMI DEGLI ALTRI LAVORATORI LICENZIATI NELLE SINGOLE COMUNICAZIONI DI RECESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di licenziamento collettivo, fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, non è consentito al giudice di sindacare nel merito le ragioni tecnico- organizzative ed economiche che hanno indotto l'imprenditore ad attuare l'anzidetta ristrutturazione, giacché un Sindacato siffatto si risolverebbe in un'indebita invasione della sfera di libertà garantita - dall'art. 41, primo comma, cost. - all'iniziativa economica privata. Di tale licenziamento, poi, non costituisce requisito di validità la menzione, nelle singole comunicazioni di recesso, dei nomi degli altri lavoratori licenziati, essendo sufficiente l'enunciazione del motivo del licenziamento, che ne riveli la dimensione collettiva, in relazione alle esigenze di riduzione del personale in conseguenza della ristrutturazione aziendale. (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)