diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5042 del 21/07/1983 (Rv. 429910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*

Il licenziamento collettivo, fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, integra una fattispecie autonoma di recesso del datore di lavoro, alla quale non è applicabile la disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, con la conseguenza che, relativamente ad essa, il Sindacato giurisdizionale deve limitarsi all'accertamento dei menzionati presupposti nonché della sussistenza di un rapporto di causalità e di proporzione che colleghi la divisata ristrutturazione alla contrazione dell'organico del personale, senza potersi, invece, estendere ai motivi che hanno indotto il datore di lavoro a compiere una determinata scelta economica nell'autonomia che l'ordinamento gli riserva al riguardo. (V 211/83, mass nn 425038, 425040; (V 6066/80, mass n 409843; (V 4997/80, mass n 408868; (V 1459/80, mass n 405004).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)