Sez. 1, Sentenza n. 20282 del 09/10/2015 (Rv. 637341 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio della pubblicità dell'udienza - Valenza costituzionale - Possibilità di deroga - Sussistenza - Procedimento prefallimentare - Mancata previsione di un'udienza pubblica - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio di pubblicità dell'udienza risulta consacrato, oltre che nell'art. 6 della CEDU, anche in altri trattati internazionali (quali l'art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, reso esecutivo con la l. n. 881 del 1977, e l'art. 6 del Trattato UE, che ha recepito l'art. 47 della Carta di Nizza), ma, pur avendo valore costituzionale, non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l'altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, per contrasto all'art. 117 Cost. in ragione della mancata previsione di un'udienza pubblica, posto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ivi regolato, ha per oggetto questioni che, indipendentemente dalla loro complessità, sono in massima parte risolte attraverso la valutazione dei documenti acquisiti e l'esame delle deduzioni svolte dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 16/12/1966, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)