Sez. 3 - , Sentenza n. 1067 del 17/01/2019 (Rv. 652295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Principio della pubblicità dell’udienza – Valenza esclusiva – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Il principio di pubblicità dell'udienza, per quanto risulti consacrato nell'art. 6 della CEDU ed abbia valore costituzionale, non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l'altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti. (Principio affermato con riferimento al procedimento per la verifica dell'ammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni in una fattispecie di responsabilità civile dei magistrati, di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" vigente).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 16/12/1966, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)