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Sez. 2, Ordinanza n. 12949 del 05/09/2002 (Rv. 557271 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza per territorio - Mancata pronuncia sul punto - Ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto - Statuizione implicita sulla competenza - Configurabilità - Fattispecie - Esclusione - Impugnazione con istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557271-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. civ. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l'ordinanza con la quale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)