Sez. 2, Sentenza n. 2119 del 24/02/1995 (Rv. 490691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Fusione o trasformazione di società nel corso del giudizio di merito - Ricorso proposto dalla società nata dalla fusione - Prova dell'avvenuta fusione o trasformazione - Onere gravante sulla ricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un soggetto che non sia stato parte del giudizio di merito, come si verifica quando il ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, dalla società che aveva partecipato al predetto giudizio, l'indicato soggetto deve dare la prova della sua derivazione dalla preesistente società, onde, se l'onere non venga assolto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)