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Sez. L, Sentenza n. 9378 del 17/12/1987 (Rv. 456530 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'I.N.P.S. DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA A PENSIONATO DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGAZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI - INSUSSISTENZA EX ART. 69 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
Stato
decisa il 1987-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456530-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'I.N.P.S. DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA A PENSIONATO DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGAZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI - INSUSSISTENZA EX ART. 69 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*

In tema di ripetizione da parte dell'INPS di prestazioni previdenziali indebitamente erogate ai soggetti assicurati, l'art. 80, terzo comma, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - (che prevede che le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando entro l'anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale, e che le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati) - non trova applicazione nell'ipotesi di perequazione automatica delle pensioni quale prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, atteso che quest'ultima costituisce il risultato di un procedimento automatico di adeguamento della pensione al costo della vita e non già una riliquidazione di pensione in senso tecnico, mancando una nuova considerazione dei presupposti di fatto o di norme sopravvenute che incidano sul diritto del pensionato in senso modificativo. In tale ipotesi, pertanto, la ripetizione di quanto indebitamente pagato dall'INPS è regolata dalla norma generale dell'art. 2033 cod. civ. - consegue che, ove un pensionato goda di due trattamenti pensionistici, rispettivamente a carico dell'INPS e dello stato, e - dopo la limitazione introdotta dall'art. 9 legge 21 dicembre 1978 n. 843 sul sistema di perequazione automatica delle pensioni - abbia diritto agli aumenti dovuti per variazione del costo della vita unicamente sulla pensione a carico dello stato, l'INPS - che erroneamente abbia seguitato a corrispondere tali aumenti anche sulla pensione da esso stesso erogata - ha diritto a norma dell'art. 2033 cod. civ. alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, senza però che queste possano essere gravate di interessi, salva l'ipotesi del dolo del pensionato (art. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153). (Conf 5315/87, mass n 453898; (Conf 2199/87, mass n 451430).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)