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Sez. L, Sentenza n. 2199 del 02/03/1987 (Rv. 451430 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIBILITÀ EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451430-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIBILITÀ EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In tema di ripetizione da parte dell'INPS di prestazioni previdenziali indebitamente erogate ai soggetti assicurati, l'art. 80, terzo comma, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - (che prevede che le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando entro l'anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale, e che le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati) - non trova applicazione nell'ipotesi di perequazione automatica delle pensioni quale prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, atteso che quest'ultima costituisce il risultato di un procedimento automatico di adeguamento della pensione al costo della vita e non già una riliquidazione di pensione in senso tecnico, mancando una nuova considerazione dei presupposti di fatto o di norme sopravvenute che incidano sul diritto del pensionato in senso modificativo. In tale ipotesi, pertanto, la ripetizione di quanto indebitamente pagato dall'INPS è regolata dalla norma generale dell'art. 2033 cod. civ.. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto non ripetibili a norma dell'art. 80 cit. Le maggiori somme erroneamente erogate dall'INPS al titolare di pensione nel calcolo dell'aumento della prestazione per effetto dell'applicazione della scala mobile). (V 769/86, mass n 444238).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)