Sez. L, Sentenza n. 5315 del 16/06/1987 (Rv. 453898 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RETTIFICA DELL'INPS DOPO UN ANNO DALLA ASSEGNAZIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL PENSIONATO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME DI LEGGE INCIDENTI SUL DIRITTO DEL PENSIONATO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI PUBBLICI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PENSIONATO FRUENTE DI DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'INPS E DELLO STATO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE A CARICO DI QUEST'ULTIMO - ERRONEA PEREQUAZIONE ANCHE SULLA PENSIONE DELL'INPS - DIRITTO DI QUESTO ENTE ALLA RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RETTIFICA DELL'INPS DOPO UN ANNO DALLA ASSEGNAZIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL PENSIONATO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME DI LEGGE INCIDENTI SUL DIRITTO DEL PENSIONATO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI PUBBLICI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PENSIONATO FRUENTE DI DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'INPS E DELLO STATO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE A CARICO DI QUEST'ULTIMO - ERRONEA PEREQUAZIONE ANCHE SULLA PENSIONE DELL'INPS - DIRITTO DI QUESTO ENTE ALLA RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Il principio, posto dall'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, dell'irripetibilità delle somme indebitamente riscosse dal pensionato, quando la rettifica dell'INPS sopravvenga dopo un anno dall'assegnazione della pensione - principio che ha natura di specialità (rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, quale posta dall'art. 2033 cod. civ.) e che quindi non può trovare applicazione fuori dai casi cui espressamente si riferisce - presuppone un provvedimento dell'INPS inficiato da errore e generativo dell'affidamento dell'assicurato e, pertanto, non trova applicazione nel caso in cui sopravvengano nuove norme di legge che incidano sul diritto del pensionato; senza che sotto tale profilo vi sia alcuna disparità di trattamento - denunciabile come vizio di incostituzionalità della norma - rispetto ai pensionati pubblici, per i quali gli artt. 204 e 206 DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 non prevedono lo jus superveniens come ipotesi di irripetibilità delle somme indebitamente irrogate. Consegue che, ove un pensionato goda di due trattamenti pensionistici, rispettivamente a carico dell'INPS e dello stato, e - dopo la limitazione introdotta dall'art. 9 legge 21 dicembre 1978 n. 843 sul sistema di perequazione automatica delle pensioni - abbia diritto agli aumenti dovuti per variazione del costo della vita unicamente sulla pensione a carico dello stato, l'INPS - che erroneamente abbia seguitato a corrispondere tali aumenti anche sulla pensione da esso stesso erogata - ha diritto a norma dello art. 2033 cod. civ. alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, senza però che queste possano essere gravate di interessi, salva l'ipotesi del dolo del pensionato (art. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153). (V 653/86, mass n 444238; (V 1860/85, mass n 439783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 204 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 206, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)