Sez. L, Sentenza n. 2611 del 04/03/1993 (Rv. 481220 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere | Elevazione a trentacinque anni, ex legge n. 288 del 1978, del limite massimo di età per accedere ai concorsi - Applicabilità - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Costituzione - Insussistenza - Limite di trent'anni di età al momento dell'assunzione ex art. 10 n. 2 del regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931 - Persistenza.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere
La legge 3 giugno 1978, n. 288 che, modificando la precedente normativa, ha elevato a trentacinque anni il limite massimo di età per accedere ai concorsi banditi dai comuni, dalle province e consorzi, nonché dagli enti pubblici economici ed istituti di credito di diritto pubblico, non è applicabile - senza che ciò comporti violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost. - al rapporto dei dipendenti da aziende di trasporto pubblico, regolati dalla disciplina speciale del R.D. 8 gennaio 1931 e del regolamento allegato, il cui art. 10, n. 2, fissa per i servizi attivi il limite massimo di trent'anni di età al momento dell'assunzione; tale norma, per il suo carattere di specialità, non ha subito modifiche per effetto della citata legge del 1978, né della citata legge del 1978, né della successiva legge 27 gennaio 1989 n. 25, che ha elevato a 40 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1978 num. 288 art. 1, Legge 03/06/1978 num. 288 art. 2, Legge 03/06/1978 num. 288 art. 3, Legge 27/01/1989 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)