Sez. L, Sentenza n. 8537 del 03/08/1995 (Rv. 493558 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE | Concorso - Previsione del limite di età ventotto anni per l'ammissione - Violazione del limite legale di trenta anni per l'assunzione - Esclusione - Ragionevolezza della previsione - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE
Il bando di concorso per l'assunzione di personale (nella specie, di autisti di linea) da parte di azienda concessionaria di servizi di trasporto in concessione in cui sia fissato per i candidati il limite di età di ventotto anni non viola l'art. 10, primo comma, n.2, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, che pone il limite massimo di trenta anni per l'assunzione in prova. Infatti il limite di età previsto dalla legge riguarda una fase diversa e successiva rispetto a quella contemplata dal terzo comma - a cui appartiene anche la procedura concorsuale - di accertamento delle attitudini mediante esami, saggi preliminari, titoli o altri elementi di giudizio. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha osservato anche che essa era incensurabile in sede di legittimità nella parte in cui aveva ritenuto congrua - al fine di escludere l'ipotesi di un'illegittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere - la deduzione dell'azienda secondo cui il minore limite d'età per l'ammissione al concorso rispondeva all'esigenza di disporre di un lasso di tempo per l'espletamento del concorso).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)