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Sez. 3, Sentenza n. 842 del 01/12/1998 Ud. (dep. 22/01/1999) Rv. 212304 - 01

ACQUE | Scarico da insediamento produttivo - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art.21, commi 1 e 2, legge 319 del 1976 - Sussistenza - Recapito finale delle acque - Irrilevanza - Reato formale - Rilevanza della domanda di autorizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212304-01

ACQUE

Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n.172 del 1995, il reato di cui all'art.21, commi 1 e 2, della legge n.319 del 1976 deve ritenersi sussistente allorché lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi, a prescindere dal recapito finale dello scarico medesimo che può essere costituito anche dalle pubbliche fognature. Trattandosi di reato formale, è sempre necessaria l'autorizzazione espressa della autorità competente e non può quindi assumere rilievo la semplice richiesta di autorizzazione. (Fattispecie in tema di acque di lavaggio di un cantiere di produzione di calcestruzzo).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)