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Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 01/07/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208623 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi in fogna non autorizzati - Configurabilità di illecito penale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208623-01

ACQUE

Alla stregua del letterale tenore dell'art.21, comma 1, della L.10 maggio 1976 n.319 (il quale si riferisce solo agli scarichi nelle "acque" di cui all'art.1 della stessa legge), e considerando che non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, lo scarico di reflui, da parte di chiunque, nelle pubbliche fognature senza la preventiva autorizzazione, è da ritenere che non sia configurabile il reato di cui al citato art.21, comma 1, della L. n.319/76 neppure nel caso di scarichi in fogna provenienti da insediamenti produttivi.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)