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Sez. 3, Sentenza n. 11043 del 30/10/1997 Ud. (dep. 02/12/1997) Rv. 209248 - 01

ACQUE | Inquinamento - Tutela - Scarichi nelle fogne senza autorizzazione - Sussistenza del reato ex art. 21 legge 319/76 - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209248-01

ACQUE

Nell'ipotesi di scarico senza autorizzazione nelle fognature di sangue smaltito da un macello comunale si configura il reato di cui all'art. 21 legge n. 319 del 1976. Ciò in quanto le fogne sono solo un recettore intermedio avente la funzione di convogliare l'affluente totale verso il corpo ricettore finale: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, sia interne che marine. Ed al ricettore finale si riferisce la norma incriminatrice, in considerazione dell'oggetto della tutela penale cui essa è rivolta, sicché del tutto logico si presenta il mancato riferimento testuale ad eventuali fasi intermedie dello scarico.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)