Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007 (Rv. 600276 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | "Pactum fiduciae" - Prova per testimoni - Limiti.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)