Sez. 1, Sentenza n. 7899 del 28/09/1994 (Rv. 487939 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Capitale sociale - Conferimento da parte di uno solo dei soci - Intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote agli altri soci - Configurabilità - Conseguenze - Prova - Disposizione ex artt. 2721, 2722, 2725 cod. civ. - Inapplicabilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo ad uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)