Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000 (Rv. 542102 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI | All' incanto, ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ. - Istanza per l'acquisto da parte dei condividenti, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Provvedimento di dichiarazione di inammissibilità - Ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI
È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. dai condividenti di esso, dopo l' aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 721, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)