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Sez. 3, Sentenza n. 16378 del 04/08/2005 (Rv. 585210 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Aggiudicazione all'incanto - Istanza per l'acquisto ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Declaratoria di inammissibilità - Ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2005-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585210-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, perchè detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata dall'offerente interessato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)