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Sez. 3, Sentenza n. 652 del 29/03/1962 (Rv. 251029 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - AUMENTO DI SESTO - MANCATO DEPOSITO DI CAUZIONE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INEFFICACIA DELLA OFFERTA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1962-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251029-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - AUMENTO DI SESTO - MANCATO DEPOSITO DI CAUZIONE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INEFFICACIA DELLA OFFERTA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, considerato che non sia stata prestata la cauzione prescritta, abbia dichiarato inefficace l'offerta di aumento di sesto, ai sensi dell'art 584, secondo comma, e 571 cod proc civ, costituisce un'ordinanza, ossia un atto di esecuzione contro il quale l'offerente in grado di sesto, interessato (art 485 cod proc civ), puo proporre opposizione, ai sensi dell'art 617 cod proc civ, che e il rimedio predisposto dalla legge quando si ritenga l'atto esecutivo viziato o incongruo. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto contro tale provvedimento, a norma dell'art 111 della Costituzione, il quale consente la proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti rispetto ai quali la legge esclude ogni impugnazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)