Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 14/07/1993 (Rv. 483149 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - In genere | Crediti assistiti da privilegio generale o speciale - Interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento - Attribuzione in via chirografaria - Misura.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - In genere
Sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale maturano dopo la dichiarazione di fallimento interessi solo in misura legale ed in via chirografaria, atteso che agli interessi che eccedono il limite legale si applica la regola della sospensione prevista in linea generale dall'art. 55, primo comma, legge fall. e che, quanto alla collocazione, l'art. 54, terzo comma, legge fall., richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 cod. civ. in tema di crediti privilegiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)