Sez. 1, Sentenza n. 2981 del 15/03/1995 (Rv. 491153 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Su crediti assistiti da ipoteca - Regime giuridico.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
I crediti assistiti da ipoteca continuano a produrre interessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, ma la misura degli interessi, dopo lo spirare dell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, si riduce a quella legale, la quale, a differenza di quanto avviene per gli interessi dei crediti assistiti da mero privilegio, trova collocazione nel medesimo grado del credito ipotecario e viene corrisposta in prededuzione al creditore garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)