Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 15/03/1989 (Rv. 462150 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - NATURA - OBBLIGAZIONE DI VALUTA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - NATURA - OBBLIGAZIONE DI VALUTA.*
L'equo compenso - che, a norma dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ., spetta all'appaltatore se nel corso dell'opera ha incontrato difficolta di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione - è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto ed il compenso non ha funzione diversa da quella d'ogni altro emolumento spettante allo appaltatore come remunerazione, mentre sono irrilevanti il carattere costitutivo ed equitativo della statuizione con la quale, in Mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dal giudice. (V 3923/88, mass n 459097; (V 292/87, mass n 454042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)