diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3923 del 09/06/1988 (Rv. 459097 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - DEBITO DI VALUTA.*
Stato
decisa il 1988-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459097-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - DEBITO DI VALUTA.*

L'equo compenso, dovuto all'appaltatore per la cosiddetta sorpresa geologica, cioè per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione per cause geologiche, secondo la previsione dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., integra un debito di valuta e la relativa liquidazione ove venga effettuata prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore, per poi adeguarli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria, quale mezzo al fine di renderne equo l'ammontare, non comporta un'arbitraria rivalutazione automatica di esso restando il parametro inflattivo utilizzato quale mero criterio per determinare secondo equità il compenso medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)