Sez. 2, Sentenza n. 9906 del 20/07/2001 (Rv. 548348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimenti del giudice - Natura ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
I provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., hanno natura ordinatoria e non decisoria, e sono, conseguentemente, insuscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)