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Sez. 2, Sentenza n. 9906 del 20/07/2001 (Rv. 548348 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimenti del giudice - Natura ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548348-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

I provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., hanno natura ordinatoria e non decisoria, e sono, conseguentemente, insuscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)