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Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 02/02/2004 (Rv. 570101 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Potere di riunione di cause connesse - Spettanza al giudice innanzi al quale le cause sono pendenti - Esercizio (o mancato esercizio) dello stesso - Sindacabilità in sede di gravame - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570101-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, e la valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l'esercizio - o il mancato esercizio - di tale potere è insindacabile in fase di gravame. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile in sede di giudizio di legittimità il mancato esercizio di tale potere anche a fronte dell'erroneo convincimento del giudice di pace innanzi al quale erano pendenti i diversi procedimenti che l'eventuale provvedimento di riunione potesse essere emesso non da lui ma solo dal dirigente dell'ufficio all'atto dell'assegnazione delle cause).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)