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Sez. 3, Sentenza n. 6605 del 11/11/1986 (Rv. 448760 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LEGGE COSIDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - ART. 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICI CESSATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - LOCAZIONE SOTTRATTA ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA CESSATA ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - RITARDATA RESTITUZIONE DELLO IMMOBILE - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448760-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - LEGGE COSIDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - ART. 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICI CESSATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - LOCAZIONE SOTTRATTA ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA CESSATA ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - RITARDATA RESTITUZIONE DELLO IMMOBILE - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art. 65 della legge n. 392 del 1978 - il quale regola sia la durata sia il canone dei contratti - di locazione di immobili ad uso abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga legale - non è applicabile ai rapporti giuridicamente cessati in data anteriore, ancorché l'occupazione dell'immobile si sia di fatto protratta da parte del conduttore. Conseguentemente, nell'ipotesi di locazione che, sottratta alla legislazione vincolistica, sia cessata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il conduttore, ai sensi dello art. 1591 cod. civ., è tenuto - oltreché a risarcire il maggior danno - a corrispondere dal momento della cessazione del rapporto a quella della riconsegna dell'immobile, un corrispettivo commisurato al canone convenzionale e non all'equo canone. (Conf 497/84, mass n 432729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)