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Sez. 3, Sentenza n. 497 del 20/01/1984 (Rv. 432729 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432729-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATA - APPLICABILITÀ.*

Il canone che, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno, il conduttore, ex art. 1591 cod. civ., è tenuto a corrispondere per il periodo, successivo alla cessazione del rapporto di locazione de iure, in cui permanga nella disponibilità dell'immobile, va commisurato al corrispettivo convenzionale, come convenuto dalle parti, tenendo conto anche della eventuale clausola di adeguamento monetario stipulata. (V 4149/83, mass n 429101; (V 1902/81, mass n 412588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)