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Sez. 2, Sentenza n. 11843 del 26/11/1997 (Rv. 510389 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Limitazione al canone legale con gli aumenti di legge.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510389-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Per il disposto dell'art. 1591 cod. civ. il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto e a risarcirgli il maggiore danno. Quest'ultima obbligazione esclude che il conduttore debba pagare soltanto il canone legale con gli aumenti stabiliti dalle sopravvenute disposizioni di legge, la cui applicabilità o meno al rapporto di locazione rimane un fatto irrilevante per la maggiore estensione del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1958 num. 392 art. 12, Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)