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Sez. 2, Sentenza n. 3854 del 06/06/1983 (Rv. 428776 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AVENTE PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNA COSA DETERMINATA - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DA PARTE DEL RICHIEDENTE L'ESECUZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428776-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AVENTE PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNA COSA DETERMINATA - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DA PARTE DEL RICHIEDENTE L'ESECUZIONE - MODALITÀ.*

Il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva, o all'offerta della medesima (che, peraltro, può essere compiuta in tutto il corso del giudizio ed avvenire in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere l'obbligazione), solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non stipulato, deve essere emessa senz'altro, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 3005/82, mass n 420927; (V 2540/82, mass n 420407; (V 1940/82, mass n 419795; (V 1583/82, mass n 419394; (V 3813/81, mass n 414445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)