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Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 06/03/1995 (Rv. 490941 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO | Nullità - Prova - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490941-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO

Alla disposizione dell'art. 2573 cod.civ. (secondo la quale il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito solo con l'azienda o con un ramo particolare di questa), che è di stretta interpretazione, atteso il suo scopo di evitare frodi in danno del pubblico, si ottempera anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce, secondo le modalità tecniche protette dal brevetto, e con il trasferimento dei particolari elementi necessari, eventualmente, alla realizzazione del prodotto stesso. Pertanto, l'onere di provare la nullità della cessione del marchio, per mancato trasferimento dei predetti diritti ed elementi, incombe sul terzo che l'afferma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)