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Sez. U, Sentenza n. 2470 del 03/10/1973 (Rv. 365886 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COMANDI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - ORIGINARIO RAPPORTO DI IMPIEGO CON L' ENTE DISTACCANTE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - MERA MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO OGGETTIVO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365886-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COMANDI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - ORIGINARIO RAPPORTO DI IMPIEGO CON L' ENTE DISTACCANTE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - MERA MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO OGGETTIVO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA.*

Il comando o distacco - regolato espressamente dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati dello stato: art 56 e seguenti tu 10 gennaio 1957 n 3; per gli operai statali: art 38 della legge 5 marzo 1961 n 90 - importa solo che il pubblico impiegato sia destinato dall' amministrazione di appartenenza a prestare servizio temporaneamente presso altra amministrazione o presso altro ente pubblico e non da luogo alla Estinzione dell'originario rapporto d'impiego con l'ente distaccante e al sorgere di un nuovo rapporto con l'ente presso il quale avviene il comando o il distacco. Il comando o distacco comportano, invece, solo una modificazione del modo di esecuzione dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera, che lega l'impiegato all'ente distaccante, che non viene piu adempiuta a favore dell'ente da cui promana il comando o il distacco, bensi a favore dell'ente presso cui il dipendente e stato distaccato; e comportano, quindi, solo una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto d'impiego con l'ente distaccante e non anche una modificazione degli elementi soggettivi del medesimo rapporto. (applicazione, in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie originate dal distacco di un dipendente di un ente comunale di assistenza ad una prefettura).*

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 56, Legge 05/03/1961 num. 90 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)