Sez. 2, Sentenza n. 5517 del 27/10/1984 (Rv. 437184 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - ORDINE DI INTERVENTO - POTERE DISCREZIONALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - ORDINE DI INTERVENTO - POTERE DISCREZIONALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITÀ.*
La facoltà prevista dall'art. 107 cod. proc. civ. di ordinare lo intervento in causa del terzo, costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti dall'art. 269 cod. proc. civ. per la chiamata di un terzo in causa, sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Conseguentemente, il mancato Esercizio di tale facoltà non è sindacabile né in appello, né in Sede di legittimità. (Conf 5133/81, mass n 415922; (Conf 3611/80, mass n 407460; (Conf 4432/79, mass n 400977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)