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Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 16/05/2000 (Rv. 536535 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Approvazione del piano edilizio particolareggiato ex legge n. 167 del 1962 - Dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere - Equipollenza - Conseguenze - Provvedimento espropriativo emesso prima della scadenza del piano - Configurabilità di carenza di potere - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536535-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE

La dichiarazione di pubblica utilità viene meno, di regola, solo con la scadenza del termine per l'espropriazione fissato nell'atto dichiarativo della pubblica utilità (non con la scadenza del termine di occupazione legittima). Ove si tratti di espropriazione finalizzata all'acquisizione di terreni per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 167 del 1962, come modificato dall'art. 51 della legge n. 457 del 1978, la dichiarazione di pubblica utilità è insita nell'approvazione del piano, di modo che, rispetto al provvedimento espropriativo emesso prima della scadenza di tale termine, è preclusa, sotto tale profilo, la configurabilità di una situazione di carenza di potere.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1967 num. 167 art. 9, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)