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Sez. U, Sentenza n. 7068 del 09/06/1992 (Rv. 477618 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Approvazione di un piano edilizio particolareggiato ex legge n. 167 del 1962 - Dichiarazioni di pubblica utilità delle relative opere - Equipollenza - Provvedimento espropriativo emesso prima della scadenza del periodo di efficacia del piano - Configurabilità di una situazione di carenza di potere - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477618-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere

L'approvazione di un piano edilizio particolareggiato, secondo le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 167 sull'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere per il periodo decennale di efficacia del piano medesimo (salve successive proroghe), di modo che, rispetto al provvedimento espropriativo emesso prima della scadenza di quel periodo, resta preclusa la configurabilità di una situazione di carenza di potere, denunciabile davanti al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)