Sez. 2, Sentenza n. 4811 del 02/04/2001 (Rv. 545421 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Scrittura privata di compravendita immobiliare - Domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Accoglimento - Qualificazione del contratto - Accertamento - Mancanza di gravame sul punto - Giudicato interno (implicito) sulla natura definitiva del contratto ad effetti reali - Formazione - Conseguenze.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
L'accoglimento in primo grado della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su una scrittura privata di compravendita immobiliare comporta che della scrittura risulti implicitamente accertato il carattere di contratto definitivo ad effetti reali, necessariamente incompatibili con la diversa natura di contratto preliminare o di compravendita con effetti meramente obbligatori. Ne consegue che la parte venditrice, ove voglia far valere la diversa natura dell'atto, ha l'onere di proporre in appello specifiche censure in tal senso, in difetto delle quali la questione circa la natura definitiva del contratto resta coperta dal giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)